Codice Etico del Registro dei Comunicatori Digitali
(ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
1.Il presente Regolamento Etico disciplina i valori, i principi e gli standard di comportamento cui sono obbligati tutti gli iscritti al Registro dei Comunicatori Digitali.
2.Il Regolamento costituisce fondamento etico e riferimento vincolante per lo svolgimento delle attività professionali, associative e istituzionali dell’Associazione.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
a) a tutti gli iscritti al Registro;
b) a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività e iniziative promosse dall’Associazione;
c) ai soggetti che rappresentano l’Associazione verso terzi.
2.L’iscrizione al Registro comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento.
Art. 3 – Natura vincolante
1.Il presente Regolamento Etico ha natura obbligatoria.
2.Ogni comportamento difforme dai principi e dalle disposizioni in esso contenuti costituisce violazione etica rilevante ai fini disciplinari.
CAPO II – PRINCIPI ETICI GENERALI
Art. 4 – Integrità
1.Gli iscritti sono tenuti a mantenere una condotta improntata a integrità, coerenza e correttezza.
2.È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano compromettere la fiducia dell’utenza, dei committenti o dell’Associazione.
Art. 5 – Legalità
1.Gli iscritti sono obbligati a operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2.Il mancato rispetto delle norme applicabili all’attività di comunicazione digitale costituisce violazione etica, indipendentemente dall’accertamento di responsabilità giudiziarie.
Art. 6 – Responsabilità sociale
1.Gli iscritti riconoscono il valore sociale della comunicazione digitale e sono tenuti a esercitare la professione con senso di responsabilità verso la collettività.
2.È fatto divieto di promuovere o diffondere contenuti che possano arrecare danno, discriminazione o disinformazione.
CAPO III – PRINCIPI DI CONDOTTA ETICA
Art. 7 – Trasparenza
1.Gli iscritti sono tenuti ad adottare comportamenti improntati a trasparenza nei rapporti professionali e associativi.
2.È vietato fornire informazioni false, incomplete o fuorvianti in merito a competenze, qualificazioni, incarichi o risultati professionali.
Art. 8 – Competenza
1.Gli iscritti esercitano l’attività professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
2.È fatto obbligo di curare l’aggiornamento continuo delle conoscenze e delle capacità professionali.
Art. 9 – Qualità dell’azione professionale
1.Gli iscritti sono tenuti a garantire elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni professionali.
2.Ogni attività deve essere svolta con diligenza, perizia e adeguatezza rispetto agli incarichi assunti.
CAPO IV – TUTELA DELL’UTENZA E DEI DIRITTI
Art. 10 – Tutela dell’utenza
1.Gli iscritti sono tenuti a tutelare gli interessi legittimi dell’utenza e dei committenti.
2.È fatto divieto di adottare pratiche scorrette, ingannevoli o lesive dei diritti degli utenti.
Art. 11 – Riservatezza
1.Gli iscritti sono obbligati a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività professionale.
2.L’uso delle informazioni deve avvenire esclusivamente per finalità lecite e coerenti con gli incarichi conferiti.
CAPO V – COMPORTAMENTO ASSOCIATIVO
Art. 12 – Rapporti tra iscritti
1.I rapporti tra iscritti devono essere improntati a correttezza, lealtà e rispetto reciproco.
2.È fatto divieto di assumere comportamenti idonei a danneggiare l’immagine, la reputazione o l’attività professionale di altri iscritti.
Art. 13 – Conflitti di interesse
1.Gli iscritti sono tenuti a dichiarare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interesse.
2.In presenza di conflitto di interesse, l’iscritto è obbligato ad astenersi dall’attività che possa comprometterne l’indipendenza.
Art. 14 – Comportamento verso l’Associazione
1.Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.
2.Ogni comportamento contrario ai valori e ai principi dell’Associazione costituisce violazione del presente Regolamento.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 – Violazioni
1.Le violazioni del presente Regolamento Etico sono valutate secondo le procedure disciplinari previste dallo Statuto e dai regolamenti interni.
2.Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione e alla reiterazione del comportamento.
Art. 16 – Entrata in vigore
1.Il presente Regolamento Etico entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’organo competente dell’Associazione.
2.Il Regolamento costituisce parte integrante dei requisiti di iscrizione al Registro dei Comunicatori Digitali.