REGOLAMENTO GENERALE DEL REGISTRO DEI COMUNICATORI DIGITALI
Sistema associativo di accesso, qualificazione, riconoscimento e valorizzazione delle professionalità della comunicazione digitale
Versione 2.3
Approvato il: 01/08/2026
In vigore dal: 01/08/2026
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Registro dei Comunicatori Digitali, sistema associativo privato e volontario finalizzato alla qualificazione, al riconoscimento e alla valorizzazione delle professionalità operanti nell’ambito della comunicazione digitale.
2. Il Registro è organizzato e gestito dall’Associazione Professionale Esse Social Academy, di seguito “Associazione”, che ne cura l’amministrazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e i servizi connessi.
3. Il sistema comprende le procedure di accesso, i Test, la verifica delle competenze e delle esperienze professionali, il riconoscimento dei profili professionali, il catalogo delle competenze, i Settori di applicazione, le annualità, i rinnovi, le condizioni economiche, le verifiche, i reclami e ogni ulteriore attività necessaria al corretto funzionamento del Registro.
4. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del rapporto instaurato tra il candidato o l’iscritto e l’Associazione.
Articolo 2 – Natura del Registro
1. Il Registro dei Comunicatori Digitali è uno strumento privato e volontario di autoregolamentazione, qualificazione e valorizzazione professionale.
2. Il Registro non costituisce un ordine o collegio professionale, un albo pubblico, una riserva di attività, un titolo accademico, una certificazione dello Stato o una forma di abilitazione pubblica all’esercizio della professione.
3. L’esercizio delle attività professionali considerate rimane libero nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali attività che la legge riserva a specifiche professioni.
4. L’iscrizione documenta il positivo completamento della procedura prevista dal Registro e la permanenza delle condizioni richieste, ma non garantisce incarichi, rapporti di lavoro, risultati economici o risultati professionali.
Articolo 3 – Quadro normativo
1. Il Registro opera nel quadro dei principi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, relativa alle professioni non organizzate in ordini o collegi, nonché delle disposizioni applicabili in materia di tutela del consumatore, protezione dei dati personali e servizi digitali.
2. La semplice iscrizione al Registro è distinta dall’eventuale rilascio dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prevista dagli articoli 4, 7 e 8 della Legge n. 4/2013.
3. L’eventuale attestazione può essere rilasciata esclusivamente quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge e non costituisce requisito necessario per l’esercizio della professione.
Articolo 4 – Finalità
1. Il Registro è finalizzato a rendere maggiormente riconoscibili le professionalità che operano nell’ecosistema della comunicazione digitale, favorendo una rappresentazione chiara dei ruoli, delle competenze e delle esperienze maturate.
2. Il sistema promuove l’aggiornamento professionale, la responsabilità, la trasparenza, l’accessibilità e l’uso consapevole delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale.
3. Il Registro intende inoltre offrire a cittadini, imprese, enti e organizzazioni uno strumento attraverso il quale individuare e verificare professionisti e competenze coerenti con le proprie esigenze.
TITOLO II – ARCHITETTURA PROFESSIONALE DEL REGISTRO
Articolo 5 – Comunicatore Digitale
1. Il Comunicatore Digitale costituisce il profilo professionale generale e di sistema del Registro.
2. Non rappresenta un profilo aggiuntivo acquistabile o richiedibile separatamente, ma costituisce la qualifica professionale di base acquisita a seguito del positivo completamento della procedura di accesso e del perfezionamento dell’iscrizione al Registro.
3. Il Comunicatore Digitale opera attraverso contenuti, linguaggi, piattaforme, strumenti e tecnologie digitali e possiede una preparazione trasversale riferibile alla comunicazione online, ai contenuti, ai social media, ai principi del marketing digitale, alla reputazione, all’accessibilità, alla privacy, al diritto d’autore, ai dati e all’utilizzo responsabile delle tecnologie.
4. Il riconoscimento come Comunicatore Digitale non comporta automaticamente il riconoscimento di ulteriori profili professionali.
Articolo 6 – Profili professionali aggiuntivi
1. A partire dall’iscrizione come Comunicatore Digitale, l’interessato può richiedere il riconoscimento di ulteriori profili professionali, destinati a descrivere con maggiore precisione il ruolo, le responsabilità e le competenze sviluppate.
2. Tra i profili attualmente previsti rientrano Digital Content Creator, Social Media Manager, Digital Marketing Manager e Communications Manager.
3. L’elenco può essere modificato o ampliato dall’Associazione, anche su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, per mantenere il sistema coerente con l’evoluzione delle professioni, delle tecnologie e delle nomenclature utilizzate nel mercato del lavoro nazionale e internazionale.
4. I profili sono cumulabili. Il possesso di uno di essi non determina tuttavia automaticamente il riconoscimento degli altri, poiché ciascun profilo è soggetto ai requisiti previsti dalla relativa scheda professionale.
Articolo 7 – Schede professionali
1. Ogni profilo professionale è descritto attraverso una specifica scheda che ne definisce denominazione, finalità, competenze caratterizzanti, attività tipiche, requisiti, modalità di riconoscimento ed eventuali condizioni economiche.
2. La scheda vigente al momento della richiesta costituisce parte integrante della relativa procedura.
3. L’Associazione può aggiornare o versionare le schede professionali. Le modifiche sostanziali non producono effetti retroattivi sui riconoscimenti già perfezionati, salvo perdita dei requisiti, obblighi di legge o esigenze di tutela degli utenti.
Articolo 8 – Competenze professionali
1. Il Registro mantiene un autonomo Catalogo delle competenze professionali. Le competenze rappresentano specifiche capacità, conoscenze applicate o aree di operatività professionale e sono distinte dai profili professionali.
2. Una medesima competenza può essere coerente con più profili. Il collegamento presente nel catalogo descrive tale relazione professionale, ma non attribuisce automaticamente quella competenza a tutti gli iscritti titolari del profilo.
3. Le competenze del singolo professionista possono essere dichiarate, documentate o verificate secondo le procedure adottate dal Registro e possono essere utilizzate anche come criterio di ricerca nel Registro pubblico.
Articolo 9 – Settori di applicazione
1. I Settori di applicazione costituiscono una classificazione autonoma rispetto ai profili e alle competenze professionali.
2. Essi descrivono il contesto nel quale il professionista svolge o ha maturato la propria attività, ad esempio sanità, pubblica amministrazione, turismo, cultura, industria, servizi, formazione, Terzo settore, editoria, retail o sport.
3. Il settore non costituisce un profilo né una competenza. Il medesimo professionista può operare in più settori e professionisti con profili differenti possono operare nello stesso settore.
Articolo 10 – Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico costituisce l’organo tecnico di riferimento del Registro.
2. Il Comitato contribuisce alla definizione e all’aggiornamento degli standard professionali, dei profili, delle competenze, dei requisiti e delle modalità di verifica. Può inoltre supervisionare i Test, valutare esperienze ed evidenze professionali, richiedere integrazioni e formulare pareri tecnici.
3. Le valutazioni possono essere svolte collegialmente o attraverso componenti, gruppi di lavoro o esperti incaricati. I soggetti coinvolti devono possedere adeguate competenze e astenersi in presenza di conflitti di interesse.
TITOLO III – ACCESSO AL REGISTRO
Articolo 11 – Requisiti generali
1. Possono presentare domanda le persone maggiorenni che operino o intendano operare professionalmente nell’ambito della comunicazione digitale.
2. Il candidato deve utilizzare dati autentici, fornire informazioni veritiere, disporre di una sola posizione personale e accettare il presente Regolamento e il Codice Etico e Deontologico.
3. Salvo quanto espressamente previsto per specifici percorsi o profili, l’accesso generale non è subordinato al possesso di un determinato titolo di studio.
Articolo 12 – Account e identificazione
1. I servizi digitali del Registro sono accessibili mediante account personale. Il sistema può utilizzare collegamenti di accesso monouso, codici OTP o altre modalità di autenticazione e sicurezza.
2. L’utente è responsabile della sicurezza della propria casella e-mail e degli strumenti attraverso i quali accede alla piattaforma.
3. Non è consentito creare più account per eludere controlli, limiti, tentativi o altre condizioni previste dalle procedure.
Articolo 13 – Documenti e accettazioni
1. Prima del perfezionamento dell’iscrizione il candidato deve prendere visione del Regolamento, del Codice Etico e Deontologico e dell’informativa privacy, esprimendo separatamente le eventuali accettazioni o consensi richiesti.
2. Il sistema può registrare l’identità dell’utente, la versione del documento, la data e l’ora dell’operazione e gli ulteriori elementi tecnici necessari a documentare l’avvenuta accettazione.
3. Gli eventuali consensi facoltativi, compresi quelli aventi finalità promozionale, restano separati dagli adempimenti necessari per l’iscrizione.
Articolo 14 – Modalità di accesso
1. Il profilo di sistema Comunicatore Digitale può essere conseguito attraverso il Test generale di accesso oppure mediante una verifica documentata delle competenze e delle esperienze professionali.
2. L’Associazione può attivare ulteriori percorsi di accesso, anche in collaborazione con università, enti formativi o altre organizzazioni, purché requisiti e modalità siano preventivamente definiti e pubblicati.
3. L’ammissione manuale da parte degli operatori è riservata a casi amministrativi autorizzati e non costituisce una modalità ordinaria di accesso liberamente richiedibile.
Articolo 15 – Titoli accademici e formativi
1. Lauree, master, certificazioni, corsi e altri percorsi formativi possono concorrere alla valutazione delle competenze quando risultino pertinenti.
2. Il possesso di un titolo non determina automaticamente l’iscrizione, salvo che l’Associazione abbia formalmente approvato uno specifico percorso di riconoscimento o una convenzione che ne disciplini gli effetti.
TITOLO IV – TEST E VERIFICA DELLE COMPETENZE
Articolo 16 – Tipologie di Test
1. Il sistema distingue il Test generale di accesso al Registro, riferito al Comunicatore Digitale, dai Test professionali eventualmente previsti per specifici profili aggiuntivi.
2. Il superamento del Test generale non attribuisce automaticamente alcun profilo professionale aggiuntivo.
3. Non tutti i profili devono prevedere un Test. Per i ruoli nei quali esperienza, responsabilità, portfolio o seniority assumano particolare rilievo può essere privilegiata la verifica documentale.
Articolo 17 – Regole delle prove
1. Prima dell’inizio della prova il candidato deve poter conoscere il numero delle domande, l’eventuale durata, la soglia di superamento, il numero dei tentativi disponibili e le principali regole di svolgimento.
2. Tali parametri possono essere aggiornati dall’Associazione e dal Comitato Tecnico Scientifico in relazione all’evoluzione del sistema.
3. Gli eventuali crediti o punteggi utilizzati all’interno della piattaforma hanno esclusivamente valore interno e non costituiscono CFU, ECTS, titoli accademici o crediti pubblicamente riconosciuti.
Articolo 18 – Regolarità delle prove
1. Le prove devono essere svolte personalmente dal candidato. Sono vietati la sostituzione di persona, l’utilizzo di account altrui, l’assistenza non autorizzata, la copia o diffusione delle domande e qualunque tentativo di ricostruire o estrarre automaticamente la banca dati.
2. In presenza di irregolarità l’esito può essere sospeso o annullato.
3. In caso di malfunzionamenti tecnici l’Associazione può ripristinare la sessione, restituire un tentativo, annullare la prova senza conseguenze oppure confermare l’esito quando regolarmente acquisito.
Articolo 19 – Verifica mediante esperienza professionale
1. Il candidato può accedere alle procedure previste attraverso la valutazione delle competenze maturate nell’attività professionale, quando tale modalità sia ammessa.
2. La valutazione è affidata al Comitato Tecnico Scientifico o ai soggetti da esso incaricati ed è finalizzata a verificare la pertinenza, la consistenza e la riferibilità delle evidenze presentate.
Articolo 20 – Evidenze professionali
1. A sostegno della propria esperienza il candidato può presentare curriculum, titoli, lettere d’incarico, contratti, dichiarazioni di committenti, portfolio, contenuti, campagne, piani, report, dashboard, progetti e altra documentazione pertinente.
2. Le evidenze devono consentire di comprendere il contributo personale effettivamente fornito dal candidato. I dati personali, commerciali o riservati non necessari alla valutazione devono essere oscurati ove possibile.
3. Il candidato è responsabile dell’autenticità della documentazione presentata.
Articolo 21 – Esito della valutazione
1. La valutazione tiene conto della pertinenza e verificabilità delle evidenze, della durata e continuità dell’esperienza, del livello di autonomia e responsabilità e della coerenza con il profilo richiesto.
2. Il Comitato può richiedere chiarimenti o integrazioni entro il termine indicato nella procedura.
3. L’esito può essere favorevole, subordinato a integrazioni o prescrizioni oppure non favorevole. L’idoneità non perfeziona l’iscrizione finché non siano completati gli ulteriori adempimenti previsti.
Articolo 22 – Riconoscimento dei profili aggiuntivi
1. L’iscritto può richiedere il riconoscimento di uno o più profili professionali aggiuntivi secondo quanto previsto dalle rispettive schede.
2. Il riconoscimento può avvenire mediante Test, verifica documentale, esperienza professionale, portfolio, titoli, colloquio o una combinazione di tali elementi.
3. Il riconoscimento attesta esclusivamente la coerenza degli elementi valutati con lo standard interno adottato per il profilo e non costituisce garanzia di future prestazioni o risultati.
TITOLO V – ISCRIZIONE, QUOTE E RINNOVI
Articolo 23 – Rapporto associativo e Registro
1. Il rapporto associativo e l’iscrizione al Registro rimangono concettualmente distinti, anche quando sono gestiti mediante un’unica procedura amministrativa ed economica.
2. Nel modello vigente, la regolarità della posizione associativa costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione al Registro quando ciò sia previsto dall’Annualità applicabile.
3. La sola adesione all’Associazione non attribuisce automaticamente il profilo Comunicatore Digitale, che presuppone il positivo completamento della procedura professionale di accesso.
Articolo 24 – Annualità
1. Le condizioni temporali ed economiche generali sono definite attraverso specifiche Annualità pubblicate dall’Associazione.
2. L’Annualità stabilisce il periodo di validità, l’importo della quota associativa, il termine ordinario di rinnovo, l’eventuale periodo di tolleranza e i servizi o profili inclusi.
3. La scadenza della posizione associativa e del Registro è determinata dall’Annualità applicabile e viene resa conoscibile all’interessato.
Articolo 25 – Quota associativa e Comunicatore Digitale
1. Nel modello economico vigente, la quota associativa annuale comprende l’iscrizione o il rinnovo del Registro dei Comunicatori Digitali e il mantenimento del profilo di sistema Comunicatore Digitale.
2. Il candidato non acquista pertanto separatamente il profilo Comunicatore Digitale. Nel riepilogo economico il Registro e il profilo di sistema possono essere indicati come componenti incluse nella quota principale senza ulteriore corrispettivo.
3. L’importo applicabile è quello indicato nell’Annualità vigente e viene mostrato prima del pagamento.
Articolo 26 – Determinazione delle condizioni economiche
1. La quota associativa è determinata dall’Annualità vigente. Gli eventuali contributi relativi ai profili professionali aggiuntivi sono invece determinati dalle rispettive schede professionali.
2. Tutti gli importi devono essere resi conoscibili all’interessato prima del pagamento.
3. Le successive modifiche economiche non incidono sui pagamenti già perfezionati.
Articolo 27 – Profili professionali e contributi annuali
1. Un profilo professionale aggiuntivo può essere gratuito, incluso nella quota principale oppure soggetto a uno specifico contributo annuale. Le relative condizioni sono indicate nella scheda del profilo.
2. La prima attivazione può essere prevista senza ulteriori costi e il contributo può decorrere soltanto dal rinnovo successivo.
3. In tale ipotesi il professionista può ottenere il riconoscimento del profilo senza pagamento immediato; il contributo sarà successivamente inserito nella richiesta di rinnovo secondo le condizioni vigenti.
4. Il pagamento di un contributo non determina mai, da solo, l’attribuzione di un profilo professionale in assenza del preventivo riconoscimento dei relativi requisiti.
Articolo 28 – Promozioni e codici sconto
1. L’Associazione può introdurre promozioni, agevolazioni e codici sconto applicabili alla quota associativa, a specifici profili, servizi o procedure.
2. Le agevolazioni possono essere applicate automaticamente, mediante codice promozionale oppure da un operatore autorizzato e possono consistere in una riduzione percentuale o in un importo fisso.
3. Il prezzo originario, l’eventuale riduzione e l’importo finale devono risultare chiaramente comprensibili prima del pagamento.
4. I codici promozionali devono essere utilizzati prima del pagamento e sono soggetti alle condizioni di validità, utilizzo e cumulabilità definite per ciascuna iniziativa.
Articolo 29 – Pagamenti
1. L’Associazione può rendere disponibili uno o più metodi di pagamento, compresi gateway online, bonifico bancario o altre modalità amministrativamente gestite.
2. Prima del pagamento l’utente deve poter consultare il riepilogo delle voci, degli eventuali sconti e dell’importo complessivamente dovuto.
3. Il rinnovo automatico della posizione amministrativa non implica un addebito automatico su carta o altro strumento di pagamento in assenza di uno specifico mandato valido.
Articolo 30 – Rinnovo
1. Il rinnovo viene determinato sulla base dell’Annualità vigente e della posizione professionale dell’iscritto.
2. La richiesta può comprendere la quota associativa e gli eventuali contributi annuali relativi ai profili professionali aggiuntivi attivi e soggetti a rinnovo.
3. I profili configurati con rinnovo non selettivo vengono inseriti nella composizione del rinnovo finché risultano attivi. L’interessato può rinunciare al profilo secondo le procedure disponibili, cessando conseguentemente di poterlo utilizzare come riconoscimento attivo nel Registro.
4. Il mancato rinnovo della posizione principale può comportare la sospensione dei profili professionali collegati.
Articolo 31 – Disciplina delle iscrizioni effettuate nel 2026
1. Le nuove iscrizioni perfezionate nel corso del 2026 hanno validità fino al 31 dicembre 2027, secondo l’Annualità straordinaria stabilita dall’Associazione.
2. L’iscritto non è pertanto tenuto a effettuare un ulteriore rinnovo ordinario nel corso del 2027. Il primo rinnovo successivo è riferito alla scadenza del 31 dicembre 2027.
3. Per gli iscritti che beneficiano di tale condizione, i profili professionali aggiuntivi riconosciuti e attivati entro il 31 dicembre 2027 possono essere inclusi senza ulteriori contributi fino al primo rinnovo, quando la relativa scheda preveda la prima attivazione inclusa e la decorrenza economica dal rinnovo successivo.
4. Tale beneficio riguarda esclusivamente il trattamento economico e non esonera il candidato dal possesso dei requisiti e dalle verifiche previste per il riconoscimento del profilo.
TITOLO VI – REGISTRO PUBBLICO E UTILIZZO DELLE QUALIFICHE
Articolo 32 – Consultazione del Registro
1. Gli iscritti in stato attivo sono consultabili attraverso il Registro pubblico mediante gli strumenti di ricerca e verifica messi a disposizione dall’Associazione.
2. La ricerca può utilizzare dati identificativi, numero di iscrizione, territorio, profili professionali, competenze o Settori di applicazione secondo le funzionalità disponibili.
3. Il Registro non costituisce una graduatoria e l’ordine dei risultati non rappresenta una raccomandazione o un giudizio comparativo dell’Associazione.
Articolo 33 – Dati pubblici
1. Il profilo pubblico può riportare nome e cognome, numero di iscrizione, stato e validità della posizione, profilo Comunicatore Digitale e ulteriori profili professionali riconosciuti.
2. Possono inoltre essere pubblicati competenze, Settori di applicazione, territorio, fotografia, biografia, sito internet, portfolio, recapiti e collegamenti professionali, secondo le modalità previste dal sistema.
3. Non sono resi pubblici dati personali o amministrativi non necessari, quali codice fiscale, documento di identità, indirizzo di residenza, dati di pagamento o risultati analitici delle prove.
4. L’iscritto è informato che i contenuti pubblici possono essere indicizzati da motori di ricerca, crawler e altri sistemi automatici di indicizzazione.
Articolo 34 – Aggiornamento dei dati
1. L’iscritto è tenuto a mantenere aggiornate le informazioni relative alla propria posizione professionale.
2. Le modifiche relative a dati identificativi o informazioni rilevanti possono essere sottoposte a verifica. Informazioni false, ingannevoli o illecite possono essere rimosse o oscurate.
Articolo 35 – Documento di iscrizione
1. L’Associazione può rendere disponibile un documento digitale attestante lo stato di iscrizione, il numero identificativo, il periodo di validità e gli eventuali profili professionali riconosciuti.
2. Tale documento non costituisce diploma, certificazione statale, titolo accademico, abilitazione pubblica o iscrizione a un ordine professionale e deve essere distinto dall’eventuale attestazione prevista dalla Legge n. 4/2013.
Articolo 36 – Uso delle denominazioni
1. L’iscritto attivo può dichiarare la propria iscrizione al Registro indicando il numero identificativo e, quando opportuno, il periodo di validità.
2. Il titolare di un profilo aggiuntivo può dichiarare che tale profilo è stato riconosciuto nell’ambito del Registro dei Comunicatori Digitali.
3. È vietato utilizzare formulazioni che possano indurre il pubblico a ritenere che il Registro costituisca un albo pubblico o che il professionista sia abilitato, certificato o riconosciuto da un Ministero o dallo Stato quando ciò non corrisponda alla realtà.
Articolo 37 – Marchi e segni distintivi
1. I marchi e i segni distintivi del Registro possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati e secondo le condizioni stabilite dall’Associazione.
2. Non possono essere modificati, ceduti a terzi, utilizzati dopo la sospensione o cancellazione né impiegati in modo tale da far presumere che l’Associazione garantisca specifiche prestazioni, prodotti o risultati professionali.
TITOLO VII – OBBLIGHI PROFESSIONALI
Articolo 38 – Doveri dell’iscritto
1. L’iscritto è tenuto ad agire con correttezza, trasparenza e responsabilità, rispettando il Codice Etico e Deontologico e operando entro i limiti delle proprie effettive competenze.
2. È tenuto a rappresentare correttamente titoli ed esperienze, rispettare la riservatezza, la protezione dei dati personali, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale e ad evitare comunicazioni ingannevoli o manipolative.
3. L’iscritto si impegna inoltre a utilizzare in modo responsabile gli strumenti di intelligenza artificiale e automazione e a mantenere adeguatamente aggiornate le proprie competenze.
Articolo 39 – Aggiornamento professionale
1. L’Associazione promuove l’aggiornamento professionale permanente.
2. Eventuali obblighi formativi diventano vincolanti soltanto dopo la pubblicazione di specifiche regole che definiscano attività riconosciute, periodo di riferimento, modalità di documentazione ed eventuali conseguenze dell’inadempimento. Tali obblighi non possono essere applicati retroattivamente.
TITOLO VIII – VERIFICHE, RECLAMI E PROVVEDIMENTI
Articolo 40 – Verifiche
1. L’Associazione e, per le questioni professionali, il Comitato Tecnico Scientifico possono verificare la permanenza dei requisiti degli iscritti e dei profili riconosciuti.
2. Le verifiche possono avvenire periodicamente, a campione o in conseguenza di segnalazioni e devono garantire all’interessato la possibilità di fornire chiarimenti e documentazione.
Articolo 41 – Sportello per il cittadino consumatore
1. L’Associazione rende disponibile uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
2. Lo Sportello fornisce informazioni sul Registro, sulle qualificazioni professionali, sullo stato di iscrizione e sulle modalità di presentazione dei reclami e può favorire, ove applicabili, strumenti di conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.
Articolo 42 – Reclami
1. Chiunque può presentare un reclamo documentato relativo alla condotta di un iscritto.
2. Il professionista interessato deve essere messo in condizione di conoscere le contestazioni e presentare le proprie osservazioni, nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni applicabili.
Articolo 43 – Procedimento
1. Il procedimento può essere avviato a seguito di reclamo, controllo d’ufficio, perdita dei requisiti, dichiarazioni o documenti non veritieri, violazioni del Regolamento o del Codice Etico, uso improprio delle qualifiche o altri comportamenti potenzialmente lesivi dell’integrità del Registro.
2. L’interessato deve ricevere gli elementi essenziali della contestazione e disporre di un termine adeguato per presentare osservazioni e documenti. La decisione finale deve essere motivata.
Articolo 44 – Provvedimenti
1. In relazione alla gravità e alla reiterazione dei fatti possono essere adottati richiamo, ammonimento, richiesta di integrazione o aggiornamento, sospensione o revoca di competenze e profili professionali, sospensione o cancellazione dal Registro e revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dei marchi.
2. Nei casi previsti dallo Statuto possono essere adottati anche i provvedimenti relativi al rapporto associativo.
Articolo 45 – Sospensione cautelare e riesame
1. In presenza di fatti gravi o di un concreto rischio per gli utenti o per l’integrità del Registro può essere disposta una sospensione cautelare temporanea e motivata.
2. L’interessato può richiedere il riesame del provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione, salvo eventuali termini più favorevoli previsti dalla procedura.
TITOLO IX – RINUNCIA, DATI E SICUREZZA
Articolo 46 – Rinuncia e cancellazione
1. L’iscritto può rinunciare al Registro o a uno o più profili professionali aggiuntivi secondo le procedure disponibili.
2. La cessazione dell’iscrizione comporta la perdita dello stato attivo, la cessazione del diritto di utilizzare le qualifiche collegate e la sospensione o cessazione dei profili che dipendono dal Registro.
3. La cancellazione d’ufficio può essere disposta in caso di mancato rinnovo, perdita dei requisiti, falsità documentale, grave violazione deontologica, utilizzo fraudolento della piattaforma, mancato pagamento degli importi dovuti o ulteriori cause previste dalla normativa e dallo Statuto.
Articolo 47 – Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall’informativa privacy pubblicata dall’Associazione.
2. Sono distinti i dati necessari alla gestione del rapporto, i dati professionali destinati al Registro pubblico, le informazioni facoltative e gli eventuali consensi facoltativi. Il consenso promozionale non costituisce condizione per l’iscrizione.
Articolo 48 – Sicurezza della piattaforma
1. L’Associazione adotta misure tecniche e organizzative proporzionate ai rischi e può utilizzare strumenti automatici di prevenzione degli abusi, protezione degli accessi e verifica delle richieste.
2. Sono vietati l’accesso abusivo ai sistemi, l’elusione delle misure di sicurezza, l’interferenza con account di altri utenti, l’introduzione di codice malevolo, lo scraping massivo non autorizzato e l’estrazione sistematica dei dati o delle banche dati del Registro.
3. Le operazioni rilevanti possono essere registrate per finalità di sicurezza, audit e tutela del sistema.
TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49 – Proprietà dei contenuti e delle banche dati
1. I marchi, i contenuti originali, la struttura delle prove, le domande, le banche dati e gli ulteriori elementi originali della piattaforma sono tutelati dalla normativa applicabile.
2. È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata delle domande dei Test. I contenuti professionali caricati dagli utenti rimangono sotto la responsabilità dei rispettivi titolari e possono essere utilizzati dall’Associazione nella misura necessaria alla gestione del Registro e del profilo pubblico.
Articolo 50 – Evoluzione del Registro e modifiche regolamentari
1. Il Registro costituisce un sistema professionale dinamico. L’Associazione può pertanto introdurre o aggiornare profili, competenze, Settori di applicazione, Test, modalità di verifica, servizi e condizioni economiche.
2. Il presente Regolamento può essere modificato per esigenze normative, tecniche, organizzative o professionali. Ogni versione è identificata attraverso numero e data di entrata in vigore.
3. Le modifiche sostanziali sono comunicate agli iscritti e, quando necessario, possono richiedere una nuova accettazione. Restano salvi i diritti definitivamente maturati e gli importi già perfezionati, salvo obblighi inderogabili di legge.
Articolo 51 – Responsabilità dell’Associazione
1. L’Associazione è responsabile dell’organizzazione e della gestione del Registro nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
2. Il Registro non garantisce l’ottenimento di incarichi, la stipulazione di contratti, risultati economici, la qualità delle future prestazioni del professionista o il suo comportamento successivo all’iscrizione.
3. Il riconoscimento di un profilo rappresenta l’esito di una procedura riferita alle informazioni e alle evidenze disponibili al momento della valutazione.
Articolo 52 – Legge applicabile ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
2. Prima del ricorso all’autorità giudiziaria possono essere utilizzati, quando applicabili, lo Sportello dell’Associazione, la procedura interna di reclamo, la mediazione e gli ulteriori strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Restano ferme le disposizioni inderogabili previste a tutela dei consumatori.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel frontespizio e sostituisce le precedenti versioni per le procedure successive alla sua entrata in vigore.
4. Gli iscritti già presenti possono essere invitati ad accettare la nuova versione al primo accesso utile o al successivo rinnovo. I riconoscimenti validamente acquisiti restano salvi, salvo perdita dei requisiti o provvedimenti adottati secondo il presente Regolamento.
DICHIARAZIONE TELEMATICA DI ACCETTAZIONE
Dichiaro di aver letto integralmente e di accettare il Regolamento generale del Registro dei Comunicatori Digitali, versione 2.0, e il Codice Etico e Deontologico vigente.
Dichiaro di aver compreso la natura privata, volontaria, associativa e non ordinistica del Registro e che l’iscrizione, il profilo Comunicatore Digitale e gli eventuali profili professionali aggiuntivi non costituiscono abilitazione pubblica, titolo accademico, iscrizione a un ordine o collegio professionale, certificazione ministeriale o riconoscimento della professione da parte dello Stato.
☐ Accetto il Regolamento e il Codice Etico e Deontologico.
☐ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
☐ Sono consapevole che i dati professionali pubblicati nel Registro possono essere indicizzati dai motori di ricerca e da altri sistemi automatici di indicizzazione.
Eventuali consensi facoltativi sono presentati separatamente e non sono preselezionati.
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, ove applicabili, l’utente dichiara di avere specificamente preso visione delle disposizioni relative alle regole e all’annullamento delle prove, alle procedure di valutazione, ai contributi e ai rinnovi dei profili professionali, alle promozioni e ai codici sconto, ai pagamenti, alla disciplina speciale delle iscrizioni 2026, all’utilizzo delle qualifiche e dei marchi, alle verifiche, ai procedimenti e alle sospensioni, alla cancellazione, alla sicurezza della piattaforma, alla proprietà delle banche dati, alle modifiche regolamentari e ai limiti di responsabilità.
☐ Dichiaro di approvare specificamente le disposizioni sopra richiamate, dopo averne preso visione.